Sez. 5, Sentenza n. 4678 del 14/12/1999 Ud. (dep. 17/04/2000) Rv. 215990 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Opinioni espresse da un parlamentare - Insindacabilità - Verifica dei relativi presupposti - Potere esclusivo della Camera di appartenenza - Delibera della Camera di appartenenza intervenuta dopo il giudizio di merito - Conseguenze.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione, l'art 68 della Costituzione non restringe l'ambito di cognizione del giudice ordinario. Quando, tuttavia, la Camera di appartenenza deliberi la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di tale potere, per vizi del procedimento, ovvero per omessa ed erronea valutazione dei presupposti, di volta in volta, richiesti per il suo valido esercizio. (Fattispecie in cui la predetta deliberazione della Camera è intervenuta dopo i primi due gradi di giudizio che si erano conclusi con la condanna del parlamentare. La Cassazione, prendendo atto della intervenuta pronuncia della Camera di appartenenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado e la correlata sentenza di primo grado -impugnata dall'imputato- per improcedibilità dell'azione penale). (Vedi Corte costituzionale sentenza n. 443 del 1993).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 68, Legge Cost. 29/10/1993 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)