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Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 16/03/1995 Cc. (dep. 12/07/1995) Rv. 202195 - 01

Difesa e difensori - Difensore delle parti private | Dichiarazioni di persona informata sui fatti raccolti dal difensore - Utilizzabilità nel giudizio di riesame - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202195-01

Difesa e difensori - Difensore delle parti private

Il giudice del riesame, se può valutare mezzi di prova precostituiti - quali documenti e consulenze tecniche - sottopostigli direttamente dall'indagato, non può viceversa utilizzare le dichiarazioni di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, da un suo sostituto o da un investigatore - soggetti privi di poteri fidefacienti - poiché queste sono mere scritture private, come tali carenti di forza probante sull'esistenza delle dichiarazioni e della provenienza di esse da parte di colui che ne appare l'autore, sicché viene meno il presupposto minimo perché possano formare oggetto di valutazione, nei contenuti, da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)