Sez. 3, Sentenza n. 592 del 19/01/1995 (Rv. 489765 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Distinzione tra contratto di affitto e contratto di locazione - Criteri - Contratto avente ad oggetto un fabbricato con annesso fondo rustico - Natura del contratto - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Il criterio di distinzione tra contratto di affitto e contratto di locazione è oggettivo e soggettivo ad un tempo, nel senso che, perché si configuri un contratto di affitto, è necessario non solo che il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso. In particolare nell'ipotesi di un immobile costituito da fabbricato ed annesso fondo rustico è necessario stabilire la prevalenza o meno, nell'economia del contratto, del godimento del fabbricato o meno, nell'economia del contratto, del godimento del fabbricato e del terreno annesso - che pure può comportare un'attività di coltivazione preordinata alla produzione e percezione dei frutti - ovvero della coltivazione del fondo, intesa come oggetto essenziale di una "gestione produttiva" costituente oggetto di obbligo, prima ancora che di diritto, dell'affittuario. (Alla stregua degli esposti principi la suprema corte ha ritenuto viziata nella motivazione una sentenza che aveva dato rilievo, oltre che all'elemento obiettivo della attitudine del fondo - benché di limitata estensione - alla coltivazione, ad un volontà contrattuale desunta dai soli elementi della determinazione annuale del canone e della fissazione della scadenza del contratto all'11 novembre, con mancata considerazione, invece, dell'uso dei termini "locazione" - in relazione alla natura del contratto -, "fabbricato" e terreno "annesso" - in relazione all'oggetto del contratto-, e in relazione all'oggetto dell'obbligo del conduttore - "manutenzione", e non "coltivazione").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)