Sez. 3, Sentenza n. 8856 del 10/10/1996 (Rv. 500037 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Affitto di fondi rustici - Causa del contratto - Requisiti - Oggetto potenzialmente produttivo - Sufficienza - Esclusione - Concessione del bene a fini produttivi - Necessità - Contratto relativo sia a terreno che a fabbricato - Giudizio di prevalenza - Necessità - Nullità per frode alla legge sulle locazioni urbane delle clausole relative alla coltivazione - Configurabilità - Fattispecie relativa a domanda di risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi di carattere agricolo.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
Perché un contratto sia causalmente qualificabile come contratto di affitto di fondo agricolo è necessario non solo che il contratto abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, e deve quindi all'occorrenza valutarsi se nell'economia del contratto abbia prevalenza la finalità di coltivazione del fondo o, invece, quella di godimento del fabbricato il cui uso costituisca congiuntamente oggetto del contratto, potendo conseguire, in caso di qualificazione da parte del giudice di merito del contratto come contratto di locazione ad uso abitativo e di accertamento del ricorso delle parti allo schema del contratto di natura agricola a fini di elusione delle norme imperative contenute nella legge n. 329 del 1978 cosiddetta sull'equo canone, la declaratoria di nullità per frode alla legge della clausole contrattuali inerenti agli aspetti agricoli. (Nella specie il contratto aveva ad oggetto un edificio di dimensioni non modeste e un appezzamento di terreno di circa un ettaro sito ad un chilometro e mezzo di distanza, su cui insisteva un uliveto da anni in stato di abbandono; la S.C. ha confermato la sentenza cui la sezione specializzata agraria della Corte territoriale, in relazione anche all'ammontare del canone, aveva qualificato il contratto in relazione alla sua finalità abitativa e, dichiarate nulle per frode alla legge le clausole inerenti alla coltivazione, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di obblighi inerenti alla qualificazione del contratto quale agricolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)