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Sez. 3, Sentenza n. 3724 del 19/04/1996 (Rv. 497162 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Distinzione tra contratti di affitto e contratti di locazione -Criteri - Contratto avente per oggetto un fabbricato con annesso fondo rustico - Natura del contratto - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497162-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Il contratto con il quale, per un unico corrispettivo, è ceduto il godimento di un immobile composto da una casa di abitazione e da un terreno idoneo allo sfruttamento agricolo può essere qualificato di locazione o di affitto a secondo che le parti abbiano voluto soltanto consentire il godimento dell'immobile in conformità ai suoi possibili usi, nell'ambito dei quali vi è anche la coltivazione del terreno, o se abbiano piuttosto considerato la funzione produttiva del bene ricollegando a questa un vero e proprio obbligo dell'affittuario alla coltivazione del fondo; nell'accertamento di questa volontà, il giudice può anche servirsi di elementi estrinseci al contratto, quale l'idoneità del terreno ad assicurare una produzione non esauribile nell'autoconsumo o le qualità professionali del conduttore, se questo dedichi le sue energie abituali alla coltivazione della terra (nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva desunto la natura locativa del rapporto dal non rilevante significato economico della coltivazione del terreno, il cui prodotto era esaurito dal consumo della famiglia del conduttore, e dalla attività professionale del conduttore, titolare di una impresa edilizia)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)