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Sez. 2, Sentenza n. 4459 del 21/08/1985 (Rv. 441918 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZE FRA COSTRUZIONI O DAI CONFINI - NATURA COGENTE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE CIRCA IL CARATTERE DANNOSO O PERICOLOSO DELL'OPERA EDILIZIA - DIVIETO - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1985-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441918-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZE FRA COSTRUZIONI O DAI CONFINI - NATURA COGENTE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE CIRCA IL CARATTERE DANNOSO O PERICOLOSO DELL'OPERA EDILIZIA - DIVIETO - PRESUPPOSTO.*

Le distanze fra costruzioni (o delle costruzioni dai confini) sono predeterminate con carattere cogente, in via generale ed astratta, soprattutto in considerazione delle esigenze collettive connesse alla tutela dell'igiene e della sicurezza, sicché al giudice non è lasciato alcun margine discrezionale per una valutazione in concreto del carattere intrinsecamente dannoso o pericoloso dell'opera edilizia, la quale, per il solo fatto della sua realizzazione in violazione della distanza legale o regolamentare e finché tale situazione permane, è illegittima, una volta che il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di accertamento, abbia correttamente ad essa attribuito la natura di costruzione ai sensi dell'art. 873 del codice civile. (Conf 4116/84, mass n 436066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)