diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3503 del 09/04/1987 (Rv. 452499 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - MANCATO RISPETTO DELLA DISTANZA LEGALE - ACCERTAMENTO CIRCA IL CARATTERE DANNOSO O MENO DELL'OPERA EDILIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452499-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - MANCATO RISPETTO DELLA DISTANZA LEGALE - ACCERTAMENTO CIRCA IL CARATTERE DANNOSO O MENO DELL'OPERA EDILIZIA - ESCLUSIONE.*

L'art. 873 cod. civ., predeterminando l'ampiezza minima delle intercapedini in tre metri, salvo una distanza maggiore prevista nei regolamenti locali, e presupponendo implicitamente, quindi, che una ampiezza minore sia insufficiente ad assicurare l'esigenze di aerazione, luminosità ed igiene, preclude al giudice, nell'ipotesi di accertata minore ampiezza, qualsiasi indagine diretta ad accertare se l'intercapedine possa o meno pregiudicare le predette esigenze. (V 3727/85, mass n 441304; (Conf 4459/85, mass n 441918; (Conf 4116/84, mass n 436066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)