Sez. 2, Sentenza n. 7892 del 22/07/1999 (Rv. 528872 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTROLLO DEI PRIVATI | Terzo danneggiato dall'esecuzione dell'opera nonostante la concessione edilizia - Risarcimento del danno - Violazione delle norme sulle distanze - Riduzione in pristino - Sanatoria di cui alle legge 47/85 - Rapporti tra privati - Ininfluenza.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTROLLO DEI PRIVATI
La concessione edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla esplicazione del diritto di edificare e la sanatoria (cosiddetto condono edilizio) attiene esclusivamente alla regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, senza però incidere nei rapporti fra privato costruttore e i suoi vicini, che conservano il diritto di ottenere il risarcimento del danno e, in ipotesi di violazione delle norme sulle distanze, la riduzione in pristino.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)