Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 24/06/1996 (Rv. 498281 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE | Sanatoria prevista dalla legge n. 47 del 1985 - Rapporti tra privati - Ininfluenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE
A differenza della concessione in deroga, consentita dall'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765) solo nelle ipotesi espressamente previste dal piano regolatore o dal regolamento edilizio, la sanatoria prevista dall'art. 31 e segg. della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (così detto condono edilizio) non comporta deroga alla normativa vigente, in quanto si limita a prevedere la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale e cioè ai soli effetti dell'interesse pubblico, ma non pure ai fini privatistici; sicché nelle controversie tra privati confinanti per violazione delle distanze legali, detta sanatoria, inerendo al rapporto tra pubblica amministrazione e privato costruttore, non può incidere nei rapporti tra quest'ultimo e i suoi vicini, i quali, se lesi dalla costruzione, conservano il diritto di ottenere il risarcimento dei danni oppure la riduzione in pristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)