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Sez. 2, Sentenza n. 2777 del 28/03/1997 (Rv. 503367 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTROLLO DEI PRIVATI | Terzo danneggiato dall'esecuzione dell'opera nonostante la licenza edilizia - Tutela davanti al giudice ordinario e richieste di tutela dei diritti derivantigli dall'essere proprietario del fondo confinante - Esperibilità.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503367-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTROLLO DEI PRIVATI

La licenza (o concessione) edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non trasforma l'attività edilizia del privato in attività di interesse generale, sicché il terzo che si ritiene danneggiato dall'esecuzione dell'opera nonostante la licenza edilizia, non soltanto può agire ricorrendo al giudice ordinario, non essendovi alcuna limitazione o deroga alla giurisdizione ma può altresì richiedere la tutela dei diritti derivantigli dall'essere proprietario del fondo confinante, dacché la licenza lascia impregiudicati gli eventuali limiti privatistici che si oppongano alla realizzazione totale o parziale della costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)