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Sez. L, Sentenza n. 5082 del 21/11/1977 (Rv. 388687 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - MERA POSSIBILITA DI ELIMINAZIONE DELLA MALATTIA CON UN INTERVENTO CHIRURGICO PERICOLOSO - PERMANENZA DELL'INFERMITA - MIGLIORAMENTO DELLA MALATTIA IN CONSEGUENZA DI INTERVENTO ESEGUITO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL PERIODO DI INVALIDITA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388687-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - MERA POSSIBILITA DI ELIMINAZIONE DELLA MALATTIA CON UN INTERVENTO CHIRURGICO PERICOLOSO - PERMANENZA DELL'INFERMITA - MIGLIORAMENTO DELLA MALATTIA IN CONSEGUENZA DI INTERVENTO ESEGUITO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE PER IL PERIODO DI INVALIDITA - PERSISTENZA.*

La mera possibilita di eliminare una malattia con un intervento chirurgico che comporti, anche solo potenzialmente, una situazione di pericolo per il paziente, non puo escludere il requisito della permanenza, lo stato di gravita della malattia stessa e la sua incidenza sulla capacita di guadagno. Anche nel caso che l'intervento chirurgico, eseguito in corso di giudizio, abbia determinato il miglioramento della malattia, facendo cessare lo stato invalidante ed estinguendo il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, che esisteva al tempo del procedimento amministrativo e della domanda giudiziale, il giudice del merito deve ugualmente riconoscere il diritto alla pensione, se la soglia di invalidita era stata all'epoca superata, limitatamente alla durata dell'invalidita stessa. (Conf 1801/75, mass n 375457).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)