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Sez. 6, Sentenza n. 619 del 08/11/1995 Ud. (dep. 19/01/1996) Rv. 203373 - 01

Competenza - Conflitti - casi | Provvedimenti negativi di competenza - Impugnabilità - Esclusione - Elevazione di conflitto - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203373-01

Competenza - Conflitti - casi

I provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568 cpv. cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)