Sez. 1, Sentenza n. 15792 del 17/01/2011 Cc. (dep. 20/04/2011) Rv. 249962 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Provvedimenti negativi di competenza - Impugnabilità - Esclusione - Elevazione di conflitto - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
I provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)