diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15792 del 17/01/2011 Cc. (dep. 20/04/2011) Rv. 249962 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Provvedimenti negativi di competenza - Impugnabilità - Esclusione - Elevazione di conflitto - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249962-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

I provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)