Sez. 6, Sentenza n. 9729 del 14/11/2013 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259251 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza - Abnormità - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione - Elevazione di conflitto - Necessità.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
I provvedimenti negativi di competenza non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero per abnormità, in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)