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Sez. U, Sentenza n. 13013 del 09/12/1992 (Rv. 479944 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Pubblicazione (deposito della) | Ritardo - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Limiti - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479944-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Pubblicazione (deposito della)

Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ancorché non sia saltuario ma sistematico, non può di per sè integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo l'ulteriore requisito che il ritardo medesimo sia sintomo di mancanza di operosità e quindi non trovi giustificazione in situazioni di forza maggiore (come lo stato di salute o l'entità del carico del lavoro), l'accertamento della cui sussistenza o no, compiuto dalla sezione disciplinare del C.S.M., integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)