Sez. U, Sentenza n. 11283 del 29/12/1994 (Rv. 489461 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a sanzione disciplinare inflitta senza la previa indagine sulla mole del lavoro svolto e sul numero delle udienze tenute nel periodo considerato.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il semplice ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ancorché sia non saltuario ma sistematico, non può di per sè integrare un illecito disciplinare del magistrato, occorrendo l'ulteriore requisito che il ritardo medesimo sia sintomo di mancanza di operosità e, quindi, non trovi giustificazione in situazioni di forza maggiore, come l'entità del carico di lavoro (riaffermando tale principio, la S.C. ha annullato la decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva inflitto la censura ad un magistrato per ritardo nel deposito delle sentenze, stigmatizzando il numero dei provvedimenti depositati fuori termine e la non omogeneità del ritardo, rispetto alle decisioni assunte in una medesima udienza, ma senza indagare sulla mole del lavoro svolto dal magistrato e sul numero delle udienze dallo stesso tenute nel periodo considerato).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)