Sez. L, Sentenza n. 9913 del 11/10/1997 (Rv. 508767 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Presupposto di tredici settimane o di un trimestre di lavoro retribuito - Sospensione unilaterale del rapporto disposto dal datore di lavoro - Computabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 legge 5 novembre 1968 n. 1115 - a norma del quale il suddetto beneficio spetta a condizione che il lavoratore licenziato possa far valere almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa - il requisito dell'anzianità di servizio ivi previsto attiene al lavoro effettivamente prestato, non escluso da malattia, ferie o maternità intervenute durante la prestazione di lavoro; ma non può computarsi il periodo di sospensione unilaterale del rapporto disposto dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)