Sez. L, Sentenza n. 7529 del 13/08/1996 (Rv. 499202 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento di disoccupazione ex art. 8 della legge n. 1115 del 1968 - Presupposti - Precedente periodo di lavoro retribuito presso lo stesso datore di lavoro - Necessità - Trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ. con conservazione dell'anzianità lavorativa pregressa - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 - a norma del quale il suddetto beneficio spetta a condizione che il lavoratore licenziato possa far valere almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa - il requisito dell'anzianità di servizio ivi previsto sussiste anche nell'ipotesi di trasferimento d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., atteso che unico deve essere il criterio interpretativo delle norme che si riferiscono al computo dell'anzianità di servizio dei lavoratori, qualsiasi sia l'effetto da esse previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)