Sez. 1, Sentenza n. 7700 del 03/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178763 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATI ETEROGENEI - PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOVERE DEL GIUDICE DI SPECIFICARE CIASCUNA PENA ASTRATTAMENTE COMMINABILE - SUSSISTENZA - COMMINATORIA DI NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
REATO - REATO CONTINUATO - REATI ETEROGENEI - PENA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOVERE DEL GIUDICE DI SPECIFICARE CIASCUNA PENA ASTRATTAMENTE COMMINABILE - SUSSISTENZA - COMMINATORIA DI NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
In ipotesi di continuazione eterogenea ex art. 81 cod. pen., per consentire la massima estensione applicativa della norma, la pena complessiva va determinata operando un aumento quantitativo della pena fissata per il reato più grave, talché le pene che conseguono ai reati concorrenti si convertono in aumento della pena base, anche se di specie diversa rispetto a quella comminata per ciascun reato concorrente. Tale criterio non contrasta né con il principio di legalità della pena, in quanto pena legale è anche la pena unica progressiva applicabile ai sensi della predetta disposizione di legge e non soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, né con il principio di favore che ispira l'istituto della continuazione il quale, invece, si concretizza nel cumulo giuridico delle pene il cui risultato quantificatorio finale non deve mai superare quello raggiungibile tramite il sistema del cumulo materiale, secondo la norma di sbarramento di cui all'ultimo comma del predetto art. 81 cod. pen. per ciò verificare, e per il caso di scioglimento del cumulo, può ritenersi dovere del giudice (peraltro non sanzionato da nullità) di specificare la pena che avrebbe applicato per ciascun reato concorrente. (V mass n 173704; (Conf mass n 175370; (Conf mass n 169826; (Conf mass n 165169).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)