Sez. 2, Sentenza n. 6974 del 02/06/1988 Ud. (dep. 09/05/1989) Rv. 181299 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - UNIFICAZIONE DI PENE DI SPECIE DIVERSA - POSSIBILITÀ - UNIFICAZIONE DI PENE DI GENERE DIVERSO - ESCLUSIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - UNIFICAZIONE DI PENE DI SPECIE DIVERSA - POSSIBILITÀ - UNIFICAZIONE DI PENE DI GENERE DIVERSO - ESCLUSIONE.*
Nelle ipotesi speciali di concorso di reato di cui all'art. 81 cod. pen. possono unificarsi le pene di specie diversa, (reclusione od arresto oppure multa o ammenda), ma non quelle di genere diverso (reclusione e multa o arresto e ammenda). Se il reato più grave è punito con pena detentiva (reclusione o arresto) e quello meno grave con pena pecuniaria (multa o ammenda) le due pene non possono essere unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma si considerano distinte ad ogni effetto giuridico ai sensi dell'art. 76, comma terzo, cod. pen. - tale unificazione è invece possibile qualora il reato più grave sia punito congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria e quello meno grave con una sola di esse. (Conf mass n 169257; (contra mass n 173029; (contra mass n 173704; (contra mass n 174096; (contra mass n 175230; (contra mass n 175370; (contra mass n 178763; (contra mass n 179489; (contra mass n 170495; (contra mass n 169826; (contra mass n 169681; (contra mass n 169055; (contra mass n 168048; (contra mass n 165179).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)