Sez. 3, Sentenza n. 9369 del 14/07/2000 (Rv. 538481 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva - Competenza per l'azione risarcitoria - "Forum commissi delicti" (art. 20 cod. proc. civ.) - Località degli studi televisivi di realizzazione e diffusione del programma - Rilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
In tema di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, è competente a decidere la causa, con riferimento al "forum commissi delicti" (luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria), a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., il giudice della località dove sono situati gli studi televisivi nei quali è stato realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, e si concretizza così l'illecito nella sua interezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)