Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014 Cc. (dep. 28/10/2014) Rv. 260928 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Misure cautelari personali in atto - Incidenza della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 32 del 2014 - Configurabilità - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere" impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rilevato che il giudice di merito avesse efficacemente rivalutato i presupposti applicativi della misura cautelare in atto, alla luce della modifica sanzionatoria, ritenendola ininfluente rispetto alla gravità del comportamento delittuoso e alla complessiva figura criminale dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)