Sez. 4, Sentenza n. 15187 del 01/04/2014 Cc. (dep. 03/04/2014) Rv. 259056 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Misure cautelari personali in atto - Incidenza della pronuncia demolitoria della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Configurabilità - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere" impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alla questione concernente le esigenze cautelari, giacché nel provvedimento confermativo degli arresti domiciliari era esplicitamente esclusa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, stanti i limiti di pena edittali all'epoca vigenti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)