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Sez. 6, Sentenza n. 2181 del 30/05/1995 Cc. (dep. 21/08/1995) Rv. 202452 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Successione di leggi - Applicazione della legge più favorevole - Principio di diritto sostanziale e non processuale - Esclusione - Riferimento esclusivo alla contestazione formulata nel capo di imputazione - Necessità - Fattispecie in tema di stupefacenti.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202452-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare occorre fare riferimento esclusivamente alla contestazione contenuta nel capo d'imputazione e non della eventuale diversa quantificazione della pena conseguente a modifiche normative; infatti il principio del "favor rei" contenuto nell'art. 2, comma primo, non si estende al diritto processuale ed in particolare alle norme che disciplinano le materie delle misure cautelari. (Nel caso di specie all'indagato era stata contestata la violazione del l'art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309 ed il ricorrente sosteneva che in particolare all'epoca di commissione del reato, doveva applicarsi l'art. 71 legge 22 dicembre 1975 n. 685. La Corte ha rigettato il ricorso affermando che solo all'atto del giudizio si sarebbe potuto individuare la norma più favorevole da applicare anche con riferimento alla eventuale applicazione delle attenuanti speciali previste dall'art. 73 n. 5 e n. 7 legge 9 ottobre 1990 n. 309).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)