Sez. 1, Sentenza n. 7757 del 02/08/1990 (Rv. 468502 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - PREVIA CONVOCAZIONE - PER SUCCESSIVE ISTANZE DA PARTE DI ALTRI CREDITORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - PREVIA CONVOCAZIONE - PER SUCCESSIVE ISTANZE DA PARTE DI ALTRI CREDITORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, una volta che il debitore sia stato informato dello avvio della procedura nei suoi confronti e sia stato posto in condizione di svolgere le sue difese, non è necessario che egli sia nuovamente convocato ed avvertito ogni qualvolta si aggiungano istanze di fallimento da parte di altri creditori, avendo egli l'Onere di seguire lo sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine sia alle eventuali informazioni richieste d'ufficio dal tribunale sulle condizioni soggettive ed oggettive dell'impresa, sia alle eventuali ulteriori pretese creditorie inserite nel coacervo delle istanze e delle prove a suo carico. (V 2310/87, mass n 451511; (V 6472/83, mass n 431216).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)