Sez. 5 - , Sentenza n. 28578 del 18/10/2021 (Rv. 662530 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Agevolazione di cui al n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema IVA, l'aliquota ridotta prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, unicamente se l'unità immobiliare compravenduta - ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso delle case di abitazione ed alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo "misto" - sia stata effettivamente utilizzata dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative, mirando il legislatore fiscale a tutelare il diritto ad avere un'abitazione e non i commercianti o le immobiliari di rivendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2, DM Lavori pubblici 02/08/1969, Legge 02/07/1969 num. 408 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 all. 3 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)