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Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 09/06/1998 (Rv. 516222 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità - Diritto autonomo dell'ex coniuge ad una quota della pensione - Sussistenza - Determinazione - Criteri - Criterio della durata legale del matrimonio - Carattere esclusivo ed assorbente - Eventuale interruzione della convivenza matrimoniale precedentemente alla sentenza di divorzio - Rilevanza - Esclusione - Eventuale convivenza "more uxorio" del defunto con il secondo coniuge prima del nuovo matrimonio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516222-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

Il concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi in possesso dei requisiti per la devoluzione, in loro favore, della pensione di reversibilità, postula, ai fini della concreta ripartizione, tra essi, del trattamento pensionistico (art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970), l'applicazione del criterio della durata legale del rapporto matrimoniale, inteso come dato puramente aritmetico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rispettivi rapporti matrimoniali con il "de cuius", senza che possano assumere rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, la eventuale cessazione della convivenza precedente alla pronuncia di divorzio, ovvero, in favore del coniuge superstite, l'eventuale periodo di convivenza "more uxorio" antecedente alla celebrazione del nuovo matrimonio. Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei due coniugi va calcolata in funzione del rapporto tra la durata legale del matrimonio e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali, restando preclusa l'adozione di qualsiasi altro e diverso criterio di valutazione, anche se utilizzato in funzione di mera emenda o correzione equitativa del risultato così conseguito.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)