Sez. 1, Sentenza n. 8113 del 14/06/2000 (Rv. 537591 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Nel caso di concorso con il coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità - Diritto autonomo dell'ex coniuge ad una quota della pensione di reversibilità - Sussistenza - Criteri di determinazione delle rispettive quote - Criterio della durata del matrimonio - Natura preponderante - Configurabilità - Carattere esclusivo ed assorbente - Esclusione - Criteri meramente correttivi - Applicabilità - Individuazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante elemento temporale della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali con il coniuge deceduto, cioè del dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione tra i relativi periodi di tali rapporti, senza che, tuttavia, l'applicazione di siffatto criterio implichi la mancata considerazione, in funzione di mera emenda o correzione del risultato conseguito, vuoi degli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, afferenti alle condizioni economiche delle parti interessate ed alle finalità assistenziali di quest'ultimo, vuoi dell'ammontare del predetto assegno goduto dall'ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)