Sez. 1, Sentenza n. 2920 del 14/03/2000 (Rv. 534788 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità - Diritto autonomo dell'ex coniuge ad una quota della pensione di reversibilità - Sussistenza - Determinazione delle rispettive quote - Criterio della durata del matrimonio - Natura esclusiva ed assorbente - Criteri sussidiari e correttivi - Applicabilità - Individuazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, prevede che nella ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico. Nel suo apprezzamento il giudice potrà ponderare ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale. Esigenze di coordinamento sistematico (anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) portano ad individuare nell'ambito dello stesso art. 5 (comma sesto) tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale. Se, infatti, la funzione dell'assegno divorzile è eminentemente assistenziale, anche questo profilo deve essere suscettibile di valutazione in funzione correttiva del criterio, non eludibile, dell'elemento temporale.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)