diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5348 del 01/09/1986 (Rv. 447904 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO RELATIVO - VINCOLATIVITÀ - LIMITI - SENTENZA N. 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DELLA PARTE NEL GIUDIZIO PENALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - RICEZIONE DELL'AVVISO DI PROCEDIMENTO - RILEVANZA - OMISSIONE DELL'ORDINARIA DILIGENZA IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE IL PROCEDIMENTO PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447904-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO RELATIVO - VINCOLATIVITÀ - LIMITI - SENTENZA N. 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DELLA PARTE NEL GIUDIZIO PENALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - RICEZIONE DELL'AVVISO DI PROCEDIMENTO - RILEVANZA - OMISSIONE DELL'ORDINARIA DILIGENZA IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE IL PROCEDIMENTO PENALE - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 1971 n. 55, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 28 cod. proc. pen. (nel punto in cui riconosceva nel giudizio civile od amministrativo l'autorità del giudicato penale, sull'accertamento dei fatti materiali, anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perché non posti in grado d'intervenirvi), l'indagine volta ad accertare se una parte sia stata posta in condizione d'intervenire nel processo penale va effettuata (per i processi celebratisi successivamente all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969 n. 932) con esclusivo riguardo alla ricezione o meno dell'avviso di procedimento, essendo irrilevante che la parte (nella specie, concernente violazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie, l'istituto previdenziale che aveva partecipato all'ispezione presso l'azienda) avrebbe potuto seguire il procedimento penale se avesse usato l'ordinaria diligenza. (V 1570/75, mass n 375163).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 05/12/1969 num. 932 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)