Sez. 1, Sentenza n. 8409 del 24/09/1996 (Rv. 499704 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO | Opponibilità al soggetto rimasto estraneo al giudizio penale - Condizioni - Soggetto messo in grado di parteciparvi - Estremi - Concreta legale conoscenza della pendenza del procedimento - Necessità - Onere di autoattivazione - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 55 1971 e 165 1975, presupposto essenziale perché l'accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice penale sia vincolante nel giudizio civile e, quindi, per l'opponibilità del relativo giudicato a soggetto rimasto estraneo al giudizio penale è che tale soggetto abbia avuto la possibilità giuridica di parteciparvi. A questo fine, occorre solo verificare se egli abbia ricevuto o meno le comunicazioni previste dall'art. 304 cod. proc. pen. abr., nel testo modificato dall'art. 8 legge n. 932 1969, ossia se abbia avuto concreta legale conoscenza della pendenza del procedimento, essendo irrilevante che avrebbe potuto conoscerne l'esistenza e seguirlo qualora avesse usato l'ordinaria diligenza. (Vedi sentenze Corte Cost. nn.55 1971 e 165 1975)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Legge 05/12/1962 num. 932 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)