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Sez. 1, Sentenza n. 22792 del 03/11/2011 (Rv. 620429 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE | Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 - Abrogazione delle disposizioni in materia di riscossione ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1988 - Conseguenze - Valore di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale - Sopravvivenza - Effetti - Giudizio di opposizione - Oggetto - Esame della pretesa erariale nel merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620429-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE

L'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato; ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto. (Principio enunciato in fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 5, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)