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Sez. 5, Sentenza n. 14812 del 18/06/2010 (Rv. 613671 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Ingiunzione doganale ex art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Giudizio di opposizione - Amministrazione - Posizione di attore in senso sostanziale - Conseguenze - Accertamento giudiziale sul merito della pretesa erariale - Necessità - Specifica richiesta dell'Amministrazione - Necessità - Esclusione - Qualificazione come riconvenzionale della domanda di conferma dell'ingiunzione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613671-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, l'Amministrazione assume, sul piano dell'onere probatorio, la posizione di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, ove chieda la conferma dell'ingiunzione, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto in tutto o in parte il diritto di recupero così azionato, cui corrisponde l'obbligo del giudice di non limitare la cognizione alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma di estenderla al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire sulla base degli elementi di prova acquisiti al giudizio, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso; è infatti lo stesso atto di accertamento notificato alla controparte, nei limiti in cui è da questa impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, quando non sussistano ragioni preclusive, non rilevando il fatto che l'Amministrazione, nel chiedere la conferma dell'ingiunzione, qualifichi come riconvenzionale la propria domanda, trattandosi di una modalità sintetica di espressione o, al limite, di un'imperfezione nell'uso del linguaggio tecnico, che però non porta ad alcuna conseguenza negativa sul piano del diritto alla difesa e dei limiti del contraddittorio, fissati dall'accertamento e dalle ragioni dell'opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)