Sez. L, Sentenza n. 45 del 11/01/1990 (Rv. 464761 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO DELL'ESECUTATO - DIPENDENZA DI TALE CREDITO DA RAPPORTI EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO DELL'ESECUTATO - DIPENDENZA DI TALE CREDITO DA RAPPORTI EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
In ipotesi di pignoramento presso terzo e di mancata dichiarazione di quest'ultimo, con riguardo all'accertando credito del debitore esecutato, ove questo trovi origine in uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., sussiste la Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, atteso che il riferimento "al tribunale competente", contenuto nell'art. 548, primo comma, cod. proc. civ., non può ritenersi circoscritto alla sola Competenza per valore, ma deve essere considerato comprensivo anche della Competenza per materia. (Conf 663/86, mass n 444228; (Conf 5755/87, mass n 453767).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)