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Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230552 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | D.M. ex art. 41-bis ord. pen. - Mancata acquisizione del parere del P.M. procedente - Nullità - Esclusione - Acquisizione di informative della DNA e della DDA - Sufficienza - Decreto emesso nei confronti di condannato in via definitiva - Necessità del parere - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230552-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Non è configurabile alcuna nullità del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, per la mancata acquisizione del parere del P.M. procedente, allorché siano state recepite nel provvedimento medesimo le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, le quali, essendo organismi di coordinamento investigativo tra le diverse Procure territoriali, sono edotte sulle vicende concernenti il sodalizio criminoso di appartenenza dell'interessato, ovvero quando quest'ultimo sia detenuto per espiazione di pena a seguito di condanna irrevocabile.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)