Sez. 1, Sentenza n. 15029 del 05/03/2004 Cc. (dep. 29/03/2004) Rv. 228898 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto ministeriale ex art. 41 bis ord. pen.- Omessa acquisizione del parere del pubblico ministero procedente - Acquisizione del parere della DNA e della DDA - Illegittimità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario ex art. 41 bis legge 26.7.1975 n. 354, come modificato dalla legge 23.12.2002 n. 279, la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero procedente non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità dell'atto, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, pur in assenza del parere del p.m. procedente, aveva sottolineato l'acquisizione delle osservazioni formulate dalla DDA e dalla DNA).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)