Sez. L, Sentenza n. 21750 del 22/10/2010 (Rv. 614748 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Soppressione della Cassa di previdenza marinara - Passaggio all'assicurazione generale obbligatoria - Periodi di contribuzione - Maggiorazione convenzionale ex artt. 25 e 26 legge n. 413/1984 - Riconoscimento a favore di lavoratore poi transitato al sistema pensionistico per i dipendenti statali - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
Il beneficio della maggiorazione ai fini previdenziali del 40% del periodo di imbarco, accordato dall'art. 25 della legge 26 luglio 1984 n. 413 a favore dei lavoratori marittimi già iscritti alla soppressa cassa nazionale di previdenza marinara, che abbiano svolto periodi di effettiva navigazione anteriormente al 1° gennaio 1980, non si applica allorché il lavoratore, successivamente assunto da una P.A., sia stato per ciò iscritto ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva o esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria; tale delimitazione del beneficio è manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., sia perché oggetto di una scelta discrezionale del legislatore, sia perché la posizione assicurativa dei marittimi transitati nel sistema previdenziale statale non è assimilabile a quella dei lavoratori rimasti soggetti all'assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 6, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)