Sez. L, Sentenza n. 6546 del 19/05/2000 (Rv. 536720 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Soppressione della Cassa di previdenza marinara - Passaggio all'assicurazione generale obbligatoria - Periodi di contribuzione - Maggiorazione convenzionale ex artt. 25 e 26 legge n. 413/1984 - Riconoscimento a favore di lavoratore poi transitato al sistema pensionistico per i dipendenti statali - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
Il beneficio, previsto dagli artt. 25 e 26 della legge n. 413 del 1984 a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, o alla sua gestione speciale, del prolungamento della maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, non è applicabile - stante il campo di applicazione della legge citata quale definito dagli artt. 1 e 6 e le chiare delimitazioni poste dagli stessi artt. 25 e 26 - a favore di un lavoratore che, essendo passato alle dipendenze di un'amministrazione statale, intenda usufruire di detto beneficio, a seguito di ricongiunzione delle posizioni assicurative, ai fini del trattamento di quiescenza, sostitutivo ed esonerativo di quello generale, spettante al personale statale. D'altra parte, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale delimitazione del beneficio, in rapporto all'art. 3 Cost., stante la non omologabilità della posizione assicurativa dei marittimi transitati nel sistema previdenziale statale rispetto a quella dei lavoratori rimasti soggetti all'assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 1, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 6, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 25 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 413 art. 26, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)