Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 16/02/2007 (Rv. 595364 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI | Necessità della sua riferibilità al tempo della divisione - Sussistenza - Distanza temporale tra l'accertamento effettuato con la consulenza tecnica d'ufficio e il momento della decisione - Necessità di una nuova stima - Presupposti - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI
Nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità qualora non sia sorretto da una motivazione logica ed adeguata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione era stato escluso, in modo apodittico, che si fosse verificata, dall'effettuato accertamento tecnico, una significativa variazione di valore dell'immobile da dividere, in netto contrasto col generale andamento del mercato immobiliare, non fornendosi, altresì, un'idonea giustificazione del diniego di rinnovazione della c.t.u., invocata dagli appellanti in forza del loro diritto a vedersi riconosciuto un conguaglio corrispondente all'effettivo valore di mercato dell'immobile al momento della sua attribuzione e non a quello determinato ben nove anni prima, sia pure rivalutato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)