Sez. 1, Sentenza n. 9858 del 28/04/2006 (Rv. 590401 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno - Comune sprovvisto di strumento urbanistico - Parametro dell'edificabilità di fatto - Applicabilità - Accertamento - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, la natura del terreno non può esser considerata, ai fini della liquidazione del danno da occupazione appropriativa, come agricola, attesa la minima edificabilità consentita dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, poiché tale previsione, costituente disciplina interinale con finalità meramente cautelari di salvaguardia, è inidonea a conformare l'assetto complessivo del territorio, dovendosi invece tener conto del parametro dell'edificabilità di fatto, con riferimento alle obiettive caratteristiche della zona e alla possibile utilizzazione del terreno, sempre che risulti comunque accertata una sua compatibilità con le generali scelte urbanistiche, sicché, ove il terreno risulti edificabile, dovrà applicarsi il criterio di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, come introdotto dall'art. 3, comma 65, legge n. 662 del 1996, mentre esso ove risulti, viceversa, privo di vocazione edificatoria, il danno sarà commisurato al valore di mercato agricolo, con possibilità di tener conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)