Sez. 3, Sentenza n. 18056 del 11/02/2004 Ud. (dep. 20/04/2004) Rv. 228450 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Applicabilità del disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. in caso di impugnazione della parte civile - Esclusione - Fondamento - Previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen. - Differenze - Individuazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
In tema di effetti civili della decisione, la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è applicabile allorché appellante o ricorrente è la parte civile alla quale l'art. 576 del codice di rito riconosce il diritto ad una decisione incondizionata nel merito sulla propria domanda, atteso che le due norme sopra richiamate disciplinano situazioni processuali ed hanno ambiti di operatività diversificati, mirando l'art. 578 a non fare acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria ove non concorra una impugnazione della parte civile, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni pur in assenza di una precedente statuizione sul punto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)