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Sez. 1, Sentenza n. 28513 del 14/05/2015 Cc. (dep. 03/07/2015) Rv. 264017 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca di prevenzione - Istanza di ammissione al pagamento credito di terzi muniti di ipoteca - Procedimento disciplinato dall'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - Udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod.proc.pen. - Necessità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264017-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In tema di confisca di prevenzione, il procedimento per l'ammissione al pagamento del credito in favore del terzo munito di garanzia reale sul bene oggetto di ablazione, nei casi disciplinati dall'art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 228 del 2012 deve svolgersi, per effetto dell'espresso rinvio anche al comma quarto dell'art. 666 cod. proc. pen., con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, con la conseguenza che il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è viziato da nullità generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) ed è direttamente ricorribile in cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso richiamo all'art. 676 cod.proc.pen., ha il significato di conferire alla procedura prevista dall'art. 1, commi 194 e ss., legge n. 228 del 2012, autonomia rispetto al generale procedimento di esecuzione in materia di confisca).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 159 art. 58 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)