Sez. 3, Sentenza n. 5204 del 15/03/2000 Ud. (dep. 04/05/2000) Rv. 216066 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sostituzione del difensore - Provvedimento - Necessità di formula esplicita - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il provvedimento di designazione del sostituto del difensore, di ufficio o di fiducia, previsto dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. Non richiede atti formali, ma soltanto l'accertamento, da parte del giudice dell'esistenza delle condizioni che impongono di procedere alla sostituzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)