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Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 05/12/2001 Cc. (dep. 11/03/2002) Rv. 221520 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Mancato svolgimento di attività di difesa - Sostituzione del difensore di ufficio - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221520-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO

Il difensore di ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell'esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall'incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)