Sez. 1, Sentenza n. 5198 del 09/05/1991 (Rv. 472088 - 01)
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Comune di Campione d'Italia - Sussidio in favore di dipendenti o pensionati propri o delle amministrazioni statali - Ritenuta di acconto - Obbligatorietà.
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
In tema di IRPEF, il sussidio in favore di dipendenti e pensionati propri o delle Amministrazioni statali, che il Comune di Campione d'Italia, stabilmente e con criteri predeterminati, versi a parziale compensazione del pregiudizio loro derivante dalla necessità di convertire stipendi e pensioni in moneta elvetica, sottostando ad un cambio sfavorevole, non è riconducibile fra le erogazioni a titolo assistenziale, di cui all'art. 34 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, ma, in quanto rivolto alla conservazione del valore reale di detti stipendi e pensioni, è inquadrabile fra gli assegni assimilati al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47 lett. f) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e, pertanto, nel concorso dei requisiti fissati da tale ultima norma, è soggetto a tassazione, con il conseguenziale obbligo del Comune erogante di effettuare la ritenuta d'acconto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)