Sez. L, Sentenza n. 11102 del 15/05/2007 (Rv. 597487 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale - Revoca ex art. 92 T.U. pubblico impiego - Abrogazione - Disciplina contrattuale - Misure cautelari - Efficacia temporanea - Conseguenze sul giudizio di merito di conferma del provvedimento cautelare relativo alla inefficacia della misura della sospensione cautelare - Fattispecie concernente dirigente scolastico.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
La sospensione cautelare del pubblico impiegato in caso di procedimento penale, originariamente disciplinata dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, e successive modificazioni, e per il personale scolastico dal d.lgs. N. 297 del 1994, a seguito della contrattualizzazione generale del rapporto di pubblico impiego è regolata dalla normativa contrattuale - art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per il settore scuola per il periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001 - che disciplina gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro contrattualizzato dei dirigenti, senza prevedere la clausola di revoca (o perdita di efficacia) del provvedimento di sospensione del servizio per mancato esercizio dell'azione disciplinare entro il termine di quaranta giorni. Detta disposizione prevede sia la sospensione obbligatoria connessa all'applicazione di misure cautelari, sia un'ipotesi di sospensione facoltativa collegata al rinvio a giudizio per reati collegati alla funzione ricoperta e che si connotino, secondo una valutazione comparativa affidata all'amministrazione, come di specifica gravità e idonei a giustificare la quiescenza della prestazione; in entrambe le ipotesi è stabilita, quale clausola di garanzia, la fissazione di un termine quinquennale di efficacia. Ne consegue che va respinta la impugnazione, proposta con regolamento di competenza, dell'ordinanza di sospensione del giudizio ordinario nel quale il dirigente scolastico abbia chiesto la conferma dell'ordinanza - resa nel procedimento cautelare - di inefficacia e decadenza della sospensione cautelare inflittagli, atteso che la materia del giudizio di merito non solo non è definita dalla revoca della sospensione cautelare come invocata da parte ricorrente, ma risulta ampliata rispetto alla problematica concernente l'efficacia della misura disciplinare cautelare, estendendosi alla valutazione dei fatti e della colpevolezza.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 91, DPR 10/01/1957 num. 92, Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 297 art. 506, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)