diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23627 del 22/11/2010 (Rv. 615590 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione - Disciplina transitoria - Normativa applicabile (alla data del 4 settembre 2000) - Art. 62 CCNL 4 agosto 1995 del Comparto Scuola personale non dirigente.
Stato
decisa il 2010-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615590-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato e con riferimento alla sospensione cautelare di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, le regole da applicare in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (alla data del 4 settembre 2000), sono quelle dettate dal CCNL 4 agosto 1995, comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 che, all'art. 62, ha integralmente regolato l'istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale, così rendendo inapplicabile la previgente disciplina legislativa. Ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 cit. e fuori dall'ipotesi della sospensione obbligatoria disciplinata dal primo comma del medesimo articolo, il dipendente può essere sospeso dal servizio solo quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 62, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)