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Sez. U - , Sentenza n. 9965 del 20/04/2017 (Rv. 643784 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Qualificazione del rapporto - Criteri - Controversia relativa alla revisione del corrispettivo - Nullità della clausola contrattuale - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643784-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di appalto di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di rifiuti, ravvisabile, in base al diritto dell'Unione europea, laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della l. 724 del 1994, applicabile "ratione temporis", la controversia relativa alla revisione del corrispettivo contrattuale fondata non su di una specifica clausola contrattuale, di cui, al contrario, è chiesta accertarsi la nullità, ma sull'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6 com. 19, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44 com. 1, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)