Sez. 5, Sentenza n. 5978 del 17/03/2006 (Rv. 588562 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Fondi pubblici di agevolazione - Esenzione dall'IRPEG - Disciplina ex art. 39 della legge n. 342 del 2000 - Natura interpretativa e non innovativa della norma - Sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2005 - Conseguenze - Diritto al rimborso delle somme indebitamente versate - Sussistenza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di agevolazioni tributarie, con la sentenza 26 luglio 2005, n. 320, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - che prevede l'esenzione dall'IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione - , nella parte in cui dispone che "non si fa luogo a rimborso delle somme già versate". Ne consegue, stante la indubbia efficacia retroattiva dell'art. 39, primo periodo, e la natura di indebito, implicitamente riconosciuta dal legislatore, dei versamenti a titolo di IRPEG effettuati dai gestori di fondi pubblici di agevolazione, l'esistenza del diritto al rimborso delle somme pagate a titolo di IRPEG e di ILOR, eccezion fatta per i versamenti per cui si è verificata decadenza, non potendo la pronuncia di incostituzionalità svolgere effetto nei confronti di rapporti già definiti.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 39 PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)