Sez. U - , Sentenza n. 13167 del 17/05/2021 (Rv. 661208 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termini per la definizione - Insussistenza - Art. 2 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della decisione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1980 num. 241 art. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)